Attento al citofono: se manca il tuo nome, il fisco può pignorarti

Citofono e pignoramenti

Niente nome sul citofono? Ecco cosa rischi-requisitoire-magazine.com

Franco Vallessi

Settembre 18, 2025

La Cassazione chiarisce: se il nome manca da citofono e cassetta, il fisco può considerarti irreperibile e procedere comunque

Una recente sentenza stabilisce che, in assenza del nominativo presso l’abitazione anagrafica, la notifica è valida anche se mai consegnata. E i rischi per i cittadini sono reali.

Può sembrare un dettaglio trascurabile, ma non mettere il proprio nome sul campanello o sulla cassetta della postapuò trasformarsi in un problema fiscale molto serio. A stabilirlo è la Corte di Cassazione, che con l’ordinanza n. 24745/2025 ha ritenuto valida una notifica fiscale mai ricevuta dalla destinataria, proprio perché non risultava identificabile presso il suo indirizzo anagrafico.

La sentenza affronta un caso reale: una cittadina si era trasferita, ma aveva mantenuto la residenza anagrafica nel vecchio appartamento, dove però non figurava il suo nome né sul citofono né sulla cassetta. Secondo la Cassazione, ciò è sufficiente a rendere la notifica “legittima”, anche se mai consegnata a mano, poiché il messo ha constatato l’irreperibilità assoluta.

Il valore legale della relata e perché la residenza non basta

La vicenda nasce da un ricorso contro un’ipoteca iscritta su un immobile, a seguito di cartelle esattoriali che la contribuente affermava di non aver mai ricevuto. Dopo il rigetto da parte dei giudici tributari, la causa è arrivata alla Suprema Corte, che ha ribadito un principio cruciale: il certificato di residenza non ha valore assoluto, e non basta a invalidare la relata del messo notificatore.

Nel caso specifico, il messo si era recato due volte all’indirizzo anagrafico, ma non aveva trovato alcun riferimento visibile al nome della destinataria. Di conseguenza, aveva redatto una relata di irreperibilità, come previsto dall’articolo 60, comma 1, lettera e) del D.P.R. n. 600/73. Secondo la Cassazione, questa relata, in quanto atto pubblico, ha piena validità fino a querela di falso e prevale su ogni certificato anagrafico.

La Corte ha infatti affermato che la residenza anagrafica è solo un dato presuntivo, mentre ciò che conta è la reale possibilità di identificare e raggiungere il destinatario presso quel luogo. L’assenza del nominativo rende impossibile per il messo accertare la presenza effettiva della persona e giustifica l’applicazione della notifica per irreperibilità.

Questo orientamento non è nuovo, ma acquista particolare importanza in un momento in cui le notifiche fiscali vengono sempre più automatizzate e digitalizzate, e in cui un dettaglio banale può attivare pesanti procedure esecutive.

Le conseguenze per i cittadini: quando la forma diventa sostanza

L’ordinanza della Cassazione lancia un messaggio chiaro a milioni di contribuenti: essere rintracciabili è una responsabilità personale. Anche quando si mantiene formalmente la residenza in un determinato luogo, è necessario assicurarsi che il proprio nome sia visibile all’esterno dell’abitazione. In caso contrario, il rischio è di non ricevere comunicazioni cruciali e di scoprire troppo tardi l’attivazione di ipoteche, fermi amministrativi o pignoramenti.

Il cittadino può trovarsi a dover affrontare debiti inesistenti o mai comunicati, ma senza possibilità reale di difendersi, perché il sistema avrà considerato valida la notifica. La sentenza evidenzia come la trasparenza amministrativa debba essere accompagnata da attenzione quotidiana ai dettagli, anche quelli più semplici e apparentemente marginali.

In un contesto in cui la pressione fiscale resta alta e l’amministrazione punta sull’efficienza delle notifiche, ignorare queste indicazioni può costare caro. E in un Paese dove oltre 7 milioni di persone si sono spostate di casa negli ultimi 5 anni, il rischio di casi simili è tutt’altro che remoto.